Legge Ordinaria n. 191 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1963 n. 72)
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  scadenza  convenzionale  o legale dei contratti di locazione di
immobili  adibiti  ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano
avuto  inizio  anteriormente al 1 febbraio 1947, e' prorogata sino al
31 dicembre 1964.
 

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