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Legge Ordinaria n. 242 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1963 n. 77)
Provvedimenti per il settore risiero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle  partite  di  rione  acquistate  per  la preparazione di riso
finito   o   semilavorato   da  esportare,  possono  essere  concesse
rettifiche  di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei
prezzi   all'interno   e   sul   mercato  internazionale,  sempreche'
l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore
si    attenga    alle    disposizioni    impartite    dal   Ministero
dell'agricoltura,  e  delle  foreste, su proposta dell'Ente nazionale
risi,  allo  scopo  di  facilitare  e indirizzare le vendite in vista
della   migliore   tutela   dei  tipici  risi  italiani  nel  mercato
internazionale.
  Allo  scopo  di  tutelare  le  varieta'  tipiche  della  produzione
risicola  nazionale,  il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste
fissa  annualmente  i  quantitativi  massimi esportabili di risone da
seme  delle  varieta'  suddette  e  i  Paesi verso i quali e' ammessa
l'esportazione,   salva  in  ogni  caso  l'osservanza  degli  impegni
internazionali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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