Legge Ordinaria n. 244 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1963 n. 77)
Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   tariffa   nazionale   degli   onorari   per   le   prestazioni
medico-chirurgiche  e'  approvata  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  su  proposta del Ministro per la sanita' di concerto con
il  Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato,
del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e della Federazione nazionale
degli  Ordini  dei  medici,  previa  deliberazione  del Consiglio dei
Ministri.
  La  tariffa  puo' essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve
essere riveduta ogni cinque anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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