Legge Ordinaria n. 246 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1963 n. 77)
Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  E' data facolta' ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento
di  valore  delle  aree  fabbricabili. La istituzione dell'imposta e'
obbligatoria  per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000
abitanti,  o Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni dichiarati
di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di
300.000 abitanti.
  Si  considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o
superficie,   anche   se   suddivise   fra  piu'  proprietari,  siano
utilizzabili  a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie
in  vigore  la'  dove  esistono,  sempreche',  se censite con reddito
dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta,
ai  sensi  degli  articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto
volte  superiore  a  quello determinato in base al reddito stesso, ai
sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.
  Per  le  aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al
comma  precedente  viene  effettuato  considerandole  come se fossero
censite  a  pascolo  di prima classe, con l'aggiunta del valore delle
piante  riferito  al  primo  settembre  dell'anno precedente a quello
della  tassazione;  per le aree non censite con reddito dominicale si
fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.
  Si  considerano  fabbricabili  le  aree  ancorche'  sulle  medesime
insistano  costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di
fabbricati   di  qualunque  natura,  come  pure  le  aree  che  siano
utilizzate,  se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1
gennaio  1958,  per  una  cubatura  inferiore  alla  meta'  di quella
consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o
di  quella  corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie
usato nella zona.
  Sono  equiparati  alle  aree  fabbricabili  i tratti di palude o di
laguna  o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che
siano  utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di
consolidamento o di rassodamento.
  Sono  pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di
terreno  che  si  possono  rendere  edificabili  mediante  lavori  di
demolizione,  movimenti  di  terra, sbancamenti di rocce ed in genere
lavori di adattamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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