Legge Ordinaria n. 266 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1963 n. 81)
Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  pensione  spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che
abbia  10  anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo
stipendio,  paga  o  retribuzione  percepiti  e degli altri eventuali
assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo,
la  pensione  di  cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto
stipendio,  paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili
a  pensione  sino  a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80
per  cento  di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun
caso essere superato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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