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Legge Ordinaria n. 27 del 28/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1963 n. 34)
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al    personale    dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e'
attribuito,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo,
nelle  misure  mensili  lorde  indicate  nella  unita  tabella. Per i
coefficienti  di  stipendio  non contemplati in tale tabella, vale la
misura   indicata   nella   tabella   stessa   per   il  coefficiente
immediatamente inferiore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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