Legge Ordinaria n. 291 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1963 n. 83)
Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  Il  reddito degli enti autonomi portuali proposti alla gestione dei
patrimoni  demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non e'
assoggettabile  all'imposta  di  ricchezza  mobile,  categoria B, nei
limiti  in  cui  risulta  destinato alla costruzione, miglioramento e
manutenzione  straordinaria  di  opere  ed  attrezzature  portuali, a
condizione  che  sia accantonato in apposito fondo denominato "avanzi
di  gestione"  da  iscrivere  in  bilancio.  La  destinazione ai fini
sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.
  Gli  accantonamenti  utilizzati  per  scopi  diversi  da  quelli su
indicati  concorrono  a  formare il reddito imponibile di categoria B
nell'esercizio nel quale e' avvenuta la utilizzazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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