Legge Ordinaria n. 309 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   secondo  ed  il  terzo  comma,  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 12 dicembre 1946, n.
585, sono sostituiti dai seguenti:
  "Detta  gratificazione  e'  commisurata  a un dodicesimo della paga
annua  tabellare  incrementata  degli  aumenti biennali maturati alla
data, del 16 dicembre di ogni anno; essa e' corrisposta per intero ai
salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno.
  In  caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la
gratificazione  stessa e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni
mese  di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e
va commisurata all'ultimo trattamento spettante".
  La  locuzione:  "o  per  loro  volonta'  a  contenuta alla fine del
penultimo  comma  dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre
1946, n. 585, e' soppressa.
  Le   norme   contenute  nel  presente  articolo  sono  estese  alla
tredicesima mensilita' relativa agli anni 1961 e 1962.
 

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