Legge Ordinaria n. 326 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1963 n. 88)
Deroga all'art. 38 e modifica all'art. 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per   i   capitani   in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma
aeronautica,  ruolo  servizi,  del Corpo del genio aeronautico, ruolo
assistenti  tecnici  e  del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo
amministrazione, gia' iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in
vigore  della  legge  12  novembre 1955, n. 1137, non e' richiesto il
requisito  del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado,
ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.
  Gli  ufficiali  da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi
del   comma  precedente  sono  portati  in  aumento  all'aliquota  di
valutazione dell'anno stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                FANFANI - ANDREOTTI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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