Legge Ordinaria n. 388 del 04/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 90)
Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  ha  facolta',  nei confronti dei Paesi che limitano la
libera  concorrenza  dei traffici marittimi internazionali con misure
di  discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana
-  quali  riserve  di  traffico,  regolamentazioni portuali e fiscali
preferenziali,  regimi  di  controllo  o  doganali intesi ad influire
sulla  scelta  della  bandiera  -  di sottoporre ad autorizzazione il
trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)