Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 390 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 90)
Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni.
Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I primi tre commi dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, cosi' come modificati dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, numero 1982, sono sostituiti dai seguenti: "Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma: 1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati; 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facolta', in mancanza, di conferire ad altri l'incarico; 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente piu' rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonche' con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - TAVIANI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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