Legge Ordinaria n. 390 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 90)
Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  primi  tre  commi  dell'articolo  54  dell'allegato  A) al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, cosi' come modificati dall'articolo 2
della  legge  3  novembre  1952,  numero  1982,  sono  sostituiti dai
seguenti:
  "Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono
inflitte  con  deliberazione  del  Consiglio di disciplina costituito
presso   ciascuna  azienda  o  ciascuna  dipendenza  da  azienda  con
direzione autonoma:
    1)  da  un  presidente  nominato  dal direttore dello Ispettorato
compartimentale   della   motorizzazione   civile   e   trasporti  in
concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
    2)  da  tre  rappresentanti  effettivi dell'azienda designati, su
richiesta  del  Ministero  dei  trasporti (Ispettorato generale della
motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione), dall'organo
che  legalmente  rappresenta  l'azienda e scelti tra i consiglieri di
amministrazione  o  tra  i  funzionari  con facolta', in mancanza, di
conferire ad altri l'incarico;
    3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle
Associazioni  sindacali  nazionali  dei lavoratori numericamente piu'
rappresentative,  su  richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza   sociale,  e  scelti,  con  precedenza,  tra  gli  agenti
appartenenti alla azienda.
  Per  ciascuno  dei  rappresentanti  di  cui  al comma precedente e'
nominato negli stessi modi un supplente.
  Alla  nomina  dei rappresentanti aziendali e del personale provvede
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  per  i  trasporti,  nonche'  con  il Ministro per l'interno
quando  trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od
in  esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni
e relativi Consorzi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - BERTINELLI -
                                                 TAVIANI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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