Legge Ordinaria n. 51 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1963 n. 42)
Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  4  della  legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e' sostituito
dal seguente:
  "Prima  dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti Commi:
  "il  figlio  naturale  che  sia stato o sia riconosciuto da un solo
genitore  e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato,
assume  il  cognome  dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o
sia  adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del
marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata
estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
  Il  cognome  con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto
da  un  solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta
anche   ai   figli   legittimi  di  costui.  L'interessato,  divenuto
maggiorenne, potra' richiedere di far constare la qualita', di figlio
adottivo o di affiliato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963

                                SEGNI
                                            FANFANI - TAVIANI - BOSCO
                                       Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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