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Legge Ordinaria n. 54 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1963 n. 43)
Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  119  del  Codice  della  navigazione  sono aggiunti i
seguenti  commi  "Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico
locale,  possono  conseguire l'iscrizione nella matricola della gente
di  mare  della  terza categoria anche coloro che abbiano superato il
venticinquesimo  anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal
regolamento per tale categoria.
  A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di
mare,  ai  sensi  del  precedente  comma e interdetto il passaggio ad
altra categoria superiore".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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