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Legge Ordinaria n. 82 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1963 n. 52)
Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Soggetti e misure della tassa di ancoraggio

  Le navi nazionali e le estere equiparate in virtu' di trattati alle
nazionali,  le  quali  compiono  operazioni di commercio in un porto,
rada  o spiaggia dello Stato, sono soggette ai pagamento di una tassa
di  ancoraggio  per  ogni  tonnellata  di stazza netta nella seguente
misura:
    a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una
stazza netta, non superiore a 200 tonnellate;
    b) lire 15 se hanno una, stazza netta superiore a 200 e non a 350
tonnellate,  ovvero  se,  avendo  una,  stazza  netta superiore a 350
tonnellate navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;
    c)  lire 80 se hanno, una stazza netta superiore a 350 tonnellate
e provengono o sono dirette all'estero.
  La  tassa di cui alla lettera a) e' valevole per un'anno, quelle di
cui alle lettere b) e c) per trenta giorni.
  Le  navi possono abbonarsi alla tassa, di ancoraggio per il periodo
di   un   anno  nei  casi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  pagando
rispettivamente  lire  55  e  lire  175 per ogni tonnellata di stazza
netta.
  Le   tasse   di  cui  ai  precedenti  commi  decorrono  dal  giorno
dell'approdo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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