Legge Ordinaria n. 94 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1963 n. 55)
Modifica dell'art. 1235 del Codice della navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo  dell'articolo  1235  del  Codice  della  navigazione  e'
sostituito dal seguente:
  "Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
    1)  i  comandanti  gli  ufficiali  del Corpo delle capitanerie di
porto,   gli   ufficiali   del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi
appartenenti  al  ruolo  servizi  portuali, i sottufficiali del Corpo
equipaggi  militari  marittimi  appartenenti  alla  categoria servizi
portuali,  i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo
di  fortuna,  riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche'
riguardo  ai  reati comuni commessi nel porto o nell'aerodromo, se in
tali  luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in
cui  non  ha  sede  un  direttore  di  aeroporto  o non risiede alcun
delegato,  le  funzioni  di  ufficiale  di  polizia giudiziaria: sono
attribuite   al  direttore  di  aeroporto  nella  cui  circoscrizione
l'aerodromo e' compreso;
    2)  i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati
commessi  a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti
di   polizia   giudiziaria   ordinati  e  alle  delegazioni  disposte
dall'autorita' giudiziaria;
    3)  i  consoli,  riguardo  ai  reati  previsti  da  questo Codice
commessi  all'estero,  oltre  che  negli altri casi contemplati dalla
legge consolare;
    4)  i  comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che
compiono  su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza
di  propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare
sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria
esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
  Sono  agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal
presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto,
se  in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e
comuni  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi  appartenenti alla
categoria, servizi portuali.
  Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e
comuni  di  altre  categorie  del  Corpo equipaggi militari marittimi
destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i
funzionari   e  gli  agenti  dell'Amministrazione  della  navigazione
interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati,
in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di
polizia giudiziaria.
  Sono  inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici
di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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