Legge Ordinaria n. 1266 del 25/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1964 n. 303)
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  complementare  previsto  dall'articolo  3 della legge 26
luglio  1957,  n. 616, a favore degli invalidi di 1ª categoria, con o
senza assegni di superinvalidita' e' elevato nelle seguenti misure:
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A:
      da lire 180.000 a lire 660.000 annue;
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A-bis:
      da lire 180.000 a lire 612.000 annue;
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera B:
      da lire 180.000 a lire 510.000 annue;
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera C:
      da lire 180.000 a lire 516.000 annue;
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera D:
      da lire 180.000 a lire 492.000 annue;
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera E:
      da lire 180.000 a lire 468.000 annue;
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera F:
      da lire 180.000 a lire 408.000 annue;
    1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera G:
      da lire 180.000 a lire 384.000 annue;
    1ª categoria senza superinvalidita':
      da lire 180.000 a lire 324.000 annue.
 

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