Legge Ordinaria n. 1267 del 05/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1964 n. 303)
Provvedimenti in materia di imposta di bollo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  imposta  fissa  di  bollo per gli atti e scritti indicati nella
tariffa,  parte  prima,  allegato  A, al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i
quali  e'  previsto  l'impiego esclusivo della carta bollata o quello
alternativo  della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone,
e' stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.
 

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