Legge Ordinaria n. 1321 del 06/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1964 n. 311)
Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   piano   regolatore   generale   dei   comuni  di  Longarone  e
Castellavazzo  redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
ed  approvato  con  decreto  ministeriale  7 giugno 1964, n. 3760, ha
piena  efficacia  fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale
relativo  alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964,
n. 357, nel quale dovra' essere inquadrato.
  Al  piano  regolatore generale suddetto e' data attuazione mediante
piani  particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello
Stato, d'intesa con i Comuni interessati.
  I  piani  suddetti  sono  adottati  dall'Amministrazione comunale e
pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.
  Nei  15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed
opposizioni  ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i
lavori  pubblici  che  approva,  sentito  il  Consiglio superiore dei
lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.
  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal terzo comma dello articolo 10
della  legge  17  agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare
varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione
del Ministro per i lavori pubblici.
  Ai   fini   dell'acquisizione   delle   aree   occorrenti   per  il
trasferimento  e  la  ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano
regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei
relativi  piani  particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei
commi  diciassette,  diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 sub
articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.
  La  spesa  per  la  redazione  del  piano regolatore generale e per
l'acquisizione  delle  aree  di  cui  al comma precedente e' a totale
carico  dello  Stato.  Ad  essa si fara' fronte con i fondi stanziati
dall'articolo  1, n. 3, sub articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n.
357.
 

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