Legge Ordinaria n. 191 del 12/04/1964 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1964 n. 97)
Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27,
recante  modificazioni  temporanee  della  legge 29 dicembre 1962, n.
1745,  istitutiva  di  una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili
distribuiti  dalle  societa'  e  modificativa  della disciplina della
nominativita'  obbligatoria  dei  titoli  azionari,  con  le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1,  nel  primo comma, le parole: "L'Aliquota prevista
dall'articolo  10  della  stessa  legge  e'  elevata dall'8 al 30 per
cento"  sono  sostituite  con  le altre: "In difetto delle condizioni
innanzi  richieste  la  ritenuta e' operata a titolo di imposta nella
misura  del  30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi
prevista  dall'articolo  della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in
tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla
stessa  legge";  nel  terzo comma, le parole: "Nella ipotesi prevista
dal  secondo  comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni
previste  dall'articolo  5  e dall'articolo 7" sono sostituiti con le
altre: "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre
ipotesi  di  ritenuta  a  titolo  di  imposta  non  si  fa luogo alle
comunicazioni  ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo
7  e  dall'articolo  11";  l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo  della  ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli
utili distribuiti dalle Banche i 500 milioni di lire e dalle societa'
cooperative  iscritte  nel  Registro  prefettizio della cooperazione,
purche'   nei   relativi  statuti  siano  espressamente  previste  le
condizioni  indicate  all'articolo  26  del  decreto  legislativo  14
dicembre  1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere
a)  e  b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi
cinque  anni";  dopo  l'ultimo  comma e' aggiunto il seguente: "Sugli
utili  percepiti  dalle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo ed
accomandita semplice la ritenuta e' operata a titolo di imposta nella
misura del 30 per cento".
  All'articolo 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' aggiunto il seguente comma:
"Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente
legge  il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione
della  deliberazione nel Foglio annunzi legali"; nel successivo comma
del  nuovo  testo  dell'articolo  2  della legge 29 dicembre 1962, n.
1745,  le  date:  "20  gennaio"  e "20 luglio" sono sostituite con le
altre:  "28 febbraio" e "31 agosto"; nel terzultimo comma, le parole:
"legge  29  dicembre  1962,  n.  1745"  sono sostituite con le altre:
"presente legge".
 

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