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Legge Ordinaria n. 307 del 22/04/1964 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1964 n. 128)
Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' concessa una
indennita'  una  volta  tanto  di  lire 104.000 lorde per le pensioni
dirette   e   di   lire   78.000  per  le  pensioni  indirette  e  di
riversibilita'.
  La   predetta   indennita'   non   va  considerata  ai  fini  della
determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
  Ai  titolari  di piu' pensioni a carico della Cassa per le pensioni
ai  dipendenti degli enti locali spetta una sola indennita' una volta
tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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