Legge Ordinaria n. 311 del 08/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1964 n. 128)
Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  14 miliardi e 500 milioni per
provvedere  agli  oneri  generali  e  di  funzionamento  degli enti e
sezioni  di  riforma  fondiaria  di  cui all'articolo 1 della legge 9
luglio 1957, n. 600.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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