Legge Ordinaria n. 345 del 19/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1964 n. 135)
Scuole allievi operai delle Forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  gli  stabilimenti  e  le  officine  militari possono essere
istituite  scuole  allievi  operai per la formazione professionale di
operai occorrenti alle Forze armate.
  Le  scuole  allievi  operai  svolgono  corsi  annuali,  biennali  e
triennali.
  Presso   le   stesse   scuole   possono  essere  svolti  corsi  per
l'addestramento,    la   qualificazione   e   l'aggiornamento   degli
apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)