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Legge Ordinaria n. 346 del 20/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1964 n. 135)
Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  degli  affari esteri e' autorizzata ad assumere,
alle  stesse  condizioni  di  impiego indicate nell'articolo 15 della
legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a
contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
  Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita',
di   cui   150  potranno  essere  assunte  nel  corso  dell'esercizio
finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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