Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 38 del 14/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1964 n. 53)
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 139, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita', naturali o avversita' atmosferiche verificate dal 1 marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1900, n. 739. Tale spesa e' cosi' ripartita: a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1900, n. 739....................... L. 3.000 in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65. b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti............ 2.000 in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965. c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge...................... 1.000 in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12. d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore del coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate......." 1.000 in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965. La somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 puo' essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foresta anche nel corso dell'esercizio 1963-64.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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