Legge Ordinaria n. 38 del 14/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1964 n. 53)
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle
provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1, al titolo II ed al titolo
III,  capitoli  3°,  4°  e  5° della legge 21 luglio 1960, n. 139, in
favore  delle  aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita',
naturali  o  avversita' atmosferiche verificate dal 1 marzo 1962 fino
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, nonche' per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'articolo 8 della citata
legge 21 luglio 1900, n. 739.
  Tale spesa e' cosi' ripartita:
a) per la concessione dei contributi e
 delle somme di cui all'articolo 1 della legge
 21 luglio 1900, n. 739....................... L. 3.000
in ragione di lire 2.000 milioni per
l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire
1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.
b) per gli interventi di cui all'articolo 8
della suddetta legge ed il pagamento degli
studi e progettazioni ivi previsti............ 2.000
in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965.
c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli
10 e 12 della stessa legge...................... 1.000
in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per
ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al
1992-93, di cui lire 17 milioni destinati
all'ammortamento dei mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato
articolo 12.
d) per la concessione agli E.C.A. da
parte del Ministero dell'interno, di
 sovvenzioni straordinarie per gli
 interventi previsti dall'articolo 21 della
 ripetuta legge n. 739 a favore del
 coltivatori diretti titolari di
aziende agricole danneggiate......." 1.000

  in  ragione  di  lire  500  milioni  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 1963-64 e 1964-1965.
  La  somma  recata  dalla  precedente lettera a) per il 1964-65 puo'
essere    attribuita    agli    organi   periferici   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foresta  anche  nel  corso dell'esercizio
1963-64.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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