Legge Ordinaria n. 462 del 21/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1964 n. 162)
Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernenti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  In  aggiunta  agli  stanziamenti  annuali  previsti dall'articolo 1
della  legge  18  febbraio  1963,  n.  318, recante integrazioni agli
stanziamenti  previsti  dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n.
301,   concernente   provvedimenti   a  favore  dell'industria  delle
costruzioni  navali  e  dell'armamento, e' autorizzata la spesa di 14
miliardi  di  lire  da  inscriversi  negli  stati  di  previsione del
Ministero   della   marina  mercantile  per  l'esercizio  finanziario
relativo  al  periodo  1  luglio-31  dicembre 1964 e per gli esercizi
finanziari 1965 e 1966 secondo la ripartizione seguente:
    lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo
1 luglio-31 dicembre 1964;
    lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965;
    lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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