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Legge Ordinaria n. 463 del 21/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1964 n. 162)
Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.
Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo revisionale si procede secondo le norme seguenti, il bando d'asta, l'invito per licitazione o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono contenere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della manodopera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto. Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da analisi tipo. L'invito per l'appalto concorso deve contenere l'obbligo, per il presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste nel secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate espressamente dall'Amministrazione. Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo piu' rappresentativi secondo la natura dei lavori da eseguire, da stabilirsi per ogni contratto in numero complessivo non superiore a dieci. Per determinare le variazioni di costo della manodopera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo, la cui composizione e' stabilita in sede di progettazione delle opere, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro. Le variazioni di costo dei materiali, dei trasporti e dei noli e' data dalla media ponderale, riferita ai periodi in cui si sono verificate le variazioni e alla quantita' di lavori effettuati in rapporto alle rispettive incidenze, delle variazioni percentuali dei singoli elementi di costo assunti ad indici, applicata all'intera quota di incidenza dei materiali, trasporti e noli. La variazione del costo complessivo dell'opera e' rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni, in valore assoluto, del costo della manodopera e di quelle del costo dei materiali, trasporti e noli, determinato secondo i criteri indicati ai precedenti commi. Sull'importo revisionale al netto dell'alea si applica il ribasso o l'aumento offerto dall'aggiudicatario.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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