Legge Ordinaria n. 476 del 13/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1964 n. 164)
Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5  della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e' sostituito
dal seguente:
  "L'esercizio  del  diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da
licenze  o  concessioni  nell'area  del  lago Trasimeno, eccettuati i
canoni  per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di
affitto  di  immobili,  sono  ceduti  al  Consorzio  per  la  pesca e
l'acquicoltura  del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione
di  un  canone  annuo  pari  a un terzo degli utili netti annuali del
Consorzio.
  Con  atto  approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
lo  statuto  del  Consorzio  dovra' essere modificato per comprendere
nella rappresentanza consorziale:
    1)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste;
    2) un rappresentante del Ministero delle finanze;
    3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
    4) i sindaci di ciascuno dei Comuni circumlacuali (Castiglion del
Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);
    5)  il  direttore  dell'Istituto  universitario di idrobiologia e
piscicultura di Monte del Lago;
    6)   il  presidente  del  Consorzio  per  la  bonifica  del  lago
Trasimeno;
    7)  undici  rappresentanti  nominati  dall'assemblea generale del
Consorzio  tra  i  pescatori  esercenti  con  regolare  licenza  e  i
concessionari di posti di pesca.
    Dietro  richiesta  del  Consorzio avanzata con almeno due mesi di
anticipo  i  Ministeri  e  l'Amministrazione  provinciale interessati
provvederanno  alla  designazione  dei funzionari loro rappresentanti
per la durata di un triennio.
    Il Consorzio eroghera' i proventi netti di sua spettanza in opere
di  miglioramento  e  sviluppo  della  sua  attivita' nell'ambito dei
compiti  statutari,  osservando i criteri che saranno determinati dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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