Legge Ordinaria n. 477 del 14/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1964 n. 164)
Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e' sostituito dal seguente:
  "I  produttori  agricoli  singoli  od  associati  non sono tenuti a
munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926,
n.  2174,  per  la  vendita al dettaglio in tutto il territorio della
Repubblica,  dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o
allevamento,  fermo  restando  tutte  le altre agevolazioni stabilite
dalle  leggi  vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai
consumatori".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 giugno 1964

                                SEGNI

                                            MORO - MEDICI - TAVIANI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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