Legge Ordinaria n. 983 del 06/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1964 n. 264)
Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli Ingegneri ed architetti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  2  della  legge  4  marzo  1958,  n.  179, e' aggiunto il
seguente comma:
  "La  Cassa  inoltre  puo'  affidare  ad Enti pubblici la assistenza
malattia  per  i  propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando
apposita  convenzione,  purche' la copertura dei relativi oneri sia a
carico  esclusivamente  degli  interessati  e  senza che ne derivi un
aggravio finanziario per la Cassa".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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