Legge Ordinaria n. 992 del 09/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1964 n. 265)
Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nel  quinquennio  corrente  tra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre
1965,  i  limiti  minimo  e  massimo  della  retribuzione  nonche' le
aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'art. 6 della
legge  27  dicembre  1953, n. 967, possono essere variati con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del Ministro per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro per
l'industria   e   per   il  commercio,  in  relazione  al  fabbisogno
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i dirigenti di aziende
industriali e alle risultanze di gestione.
  Il decreto di cui al precedente comma portera' la stessa decorrenza
degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate
le  retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo
e  massimo,  di  cui all'art. (6 della legge 27 dicembre 1953, numero
967.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                  MORO - DELLE FAVE -
                                                     COLOMBO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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