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Legge Ordinaria n. 108 del 24/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1965 n. 61)
Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo III, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
  "Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini
e  di  morva,  il  veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la
distruzione,  con  le  modalita' stabilite nel regolamento di polizia
veterinaria,  degli  animali  infetti  e,  quando  sia necessario per
impedire  la  diffusione della malattia, anche degli animali sospetti
di infezione o di contaminazione.
  Nel  casi  di  afta  epizootica,  di  peste  equina, di peste suina
africana  e  di  febbre  catarrale  degli  ovini,  il Ministro per la
sanita',  quando  sia  necessario  per  impedire  la diffusione della
malattia,  puo' stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di
distruggere  gli  animali  infetti  o  sospetti  di  infezione  o  di
contaminazione.  Il  veterinario  provinciale provvede all'emanazione
del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.
  Per  l'abbattimento  dell'animale  e'  concessa al proprietario una
indennita'  da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino,
da  lire  6.000 a lire ventimila per capo sino e da lire 2.000 a lire
cinquemila per capo ovino e caprino.
  L'importo dell'indennita' e' per i due terzi a carico dello Stato e
per un terzo a carico della Provincia.
  I fondi per il pagamento delle indennita' sono iscritti nello stato
di   previsione   della   spesa  del  Ministero  della  sanita',  che
provvedera'  ad  accreditare  le  somme  occorrenti  agli  uffici dei
veterinari provinciali.
  I  provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente
articolo, sono definitivi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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