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Legge Ordinaria n. 109 del 25/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1965 n. 61)
Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private.
Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal seguente: "in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con esclusione di societa' di assicurazione, quotate in Borsa da almeno un quinquiennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11. L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra' superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni. I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro". Il n. 8, dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal seguente: "azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con esclusione di societa' di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio. L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra' superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni. I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1965 SARAGAT MORO - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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