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Legge Ordinaria n. 1077 del 06/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1966 n. 319)
Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  impiegati  civili  non  di  ruolo  comunque  denominati delle
Amministrazioni  dello  Stato,  anche  con  ordinamento  autonomo, si
applicano  le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di
previdenza  diretto,  indiretto  e di riversibilita' per il personale
civile  di  ruolo,  comprese  quelle  relative  alle  ritenute  ed ai
contributi,  nonche'  le  disposizioni  sulla  concessione  dell'equo
indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica e sull'assunzione, a
carico  dello  Stato,  delle  spese  di  cura  per  ferite, lesioni o
infermita' dipendenti da causa di servizio.
  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge cessa per le
Amministrazioni   dello   Stato   l'obbligo   della   iscrizione  dei
dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite
dall'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  od  a  fondi
sostitutivi   delle   assicurazioni   medesime,   salva  l'iscrizione
all'assicurazione  per  la  disoccupazione  involontaria  e contro la
tubercolosi.
  Si  applica  l'articolo  unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e
successive modificazioni.
  I  predetti  dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  in sostituzione dei trattamenti previsti dal
primo  comma,  possono  optare,  entro  un  anno da tale data, per la
continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria
per   l'invalidita',   la  vecchiaia  e  i  superstiti,  od  a  fondi
sostitutivi  di  essa.  In  tale  caso permane per le Amministrazioni
anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del
suddetto  personale  alle  assicurazioni  contro  la tubercolosi e la
disoccupazione,  nonche'  all'Ente  nazionale  per  l'assistenza agli
orfani  dei  lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni
assicurative e' eseguita senza oneri per interessi di mora.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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