Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1081 del 01/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1966 n. 320)
Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI).
Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, e' sostituito dal seguente: "L'Opera nazionale maternita' e infanzia e' amministrata da un Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri: a) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanita'; b) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; c) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro per la grazia e giustizia; d) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro; e) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Ministro per la pubblica istruzione; f) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; g) tre dottori in medicina e chirurgia, specialisti rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia e in neuro-psichiatria infantile, scelti dal Ministro per la sanita' su terne proposte rispettivamente dalla Societa' italiana di pediatria, dalla Societa' italiana di ostetricia e di ginecologia e dalla Societa' italiana di psichiatria; h) due esperti dei problemi di assistenza sociale; i) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; l) tre presidenti di amministrazione provinciale designati dall'Unione delle province italiane; m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro per la sanita' su terna proposta dai sindacati dei dipendenti dell'Opera; n) un presidente di Federazione provinciale e un presidente di Comitato di patronato scelti dal Ministro per la sanita' sentito il presidente dell'Opera nazionale maternita' e infanzia; Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente. Il presidente del Consiglio centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'. Dura in carica 5 anni e puo' essere confermato per altri 5 anni. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) sono nominati con decreto del Ministro per la sanita', durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio. I membri e i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali cessano o decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza della nomina delle persone sostituite. Il direttore generale dell'Opera assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario. In seno al Consiglio e' costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente, dal vicepresidente e dai membri di cui alle lettere a) e b) e da tre membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti, di cui uno scelto tra i componenti di cui alle lettere i) e l)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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