Legge Ordinaria n. 1277 del 29/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1967 n. 34)
Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  4  della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' modificato
come segue:
  "L'Istituto provvede alla concessione del credito:
    a) con il fondo di dotazione;
    b) con il fondo di garanzia;
    c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
    d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
    e)  con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a
cinque  volte  quello  del patrimonio formato ai sensi del precedente
articolo 2".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                              MORO - CORONA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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