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Legge Ordinaria n. 200 del 31/03/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1966 n. 97)
Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.
Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza e' cosi' sostituito: "Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi. I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale. Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono comandi di Corpo. Hanno le funzioni di comandante di Corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del comando generale e il vice comandante dell'Accademia. Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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