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Legge Ordinaria n. 261 del 03/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1966 n. 117)
Estensione ai segretari dei Consorzi, di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  segretari  comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi
di  cui  agli  articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio
decreto  3  marzo  1934,  n. 383, e successive modificazioni, possono
rogare,  nell'esclusivo  interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i
contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 maggio 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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