Legge Ordinaria n. 28 del 25/01/1966 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1966 n. 40)
Integrazione dell'articolo 10 della legge 1 marzo 1952, n. 113, per la partecipazione dei dipendenti della Corte Costituzionale alle cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alla  fine  della  lettera  a) dell'articolo 10 della legge 1 marzo
1952,  n.  113  -  che sostituisce l'articolo 91 del regio decreto 28
aprile  1938,  n.  1165  -  sono  aggiunte  le parole: "e della Corte
Costituzionale;".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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