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Legge Ordinaria n. 303 del 13/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1966 n. 128)
Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  prezzi  indicativi,  quelli di intervento ed i prezzi di entrata
dei  prodotti di cui al regolamento della Comunita' economica europea
del  4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di
commercializzazione,  dal  Comitato  interministeriale dei prezzi su,
proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste, in base ai
criteri  stabiliti  dallo  stesso  regolamento  comunitario  ed  alle
deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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