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Legge Ordinaria n. 344 del 26/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1966 n. 139)
Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.
Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Chiunque intende costituire un deposito di caffe' nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorche' decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresi' munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffe' predetti ad una o piu' delle seguenti lavorazioni: a) decaffeinizzazione dei caffe' crudi; b) torrefazione dei caffe' crudi; c) solubilizzazione dei caffe' torrefatti; d) confezionamento dei caffe' torrefatti. Agli effetti della presente legge, fra i caffe' torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati. Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffe' confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffe' confezionato a norma dello articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescita al pubblico, e' consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda. Sono altresi' escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffe' esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffe' confezionato a norma dello articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza. Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffe' detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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