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Legge Ordinaria n. 344 del 26/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1966 n. 139)
Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  intende  costituire un deposito di caffe' nazionalizzati,
crudi  o  torrefatti,  ancorche'  decaffeinizzati,  deve  munirsi  di
apposita  licenza,  soggetta  al solo diritto di bollo. Deve altresi'
munirsi  della  licenza chiunque intende sottoporre i caffe' predetti
ad una o piu' delle seguenti lavorazioni:
    a) decaffeinizzazione dei caffe' crudi;
    b) torrefazione dei caffe' crudi;
    c) solubilizzazione dei caffe' torrefatti;
    d) confezionamento dei caffe' torrefatti.
  Agli   effetti  della  presente  legge,  fra  i  caffe'  torrefatti
s'intendono  compresi  quelli  solubilizzati  e  quelli semplicemente
macinati.
  Non  sussiste  l'obbligo  della  licenza  per  i depositi di caffe'
confezionato  a  norma  dell'articolo  6,  primo  comma.  Sono  anche
esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffe'
confezionato  a  norma dello articolo 6 viene venduto direttamente al
consumatore,  ovvero  viene  trasformato in bevanda per la mescita al
pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o
la  mescita  al  pubblico,  e'  consentito  lo scondizionamento delle
confezioni  nei  limiti  delle  normali  esigenze  giornaliere  della
vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda.
  Sono  altresi'  escluse dalla disciplina della licenza le scorte di
caffe'  esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate
al  diretto  consumo.  Tuttavia,  se  non  sono  costituite da caffe'
confezionato  a  norma dello articolo 6, primo comma, tali scorte non
possono  superare  il  limite di 500 grammi per ciascun componente la
famiglia o la convivenza.
  Sono  infine  esclusi  dalla disciplina della licenza i campioni di
caffe'  detenuti  dagli  spedizionieri,  dagli  agenti di commercio e
dagli importatori del settore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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