Legge Ordinaria n. 434 del 08/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1966 n. 155)
Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  riaperto  fino  al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la
legge  18  maggio  1964,  n.  304,  per  il  versamento  al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati  da  parte  dei  datori di lavoro degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto  dall'articolo  5  dello  stesso  decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.
 

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