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Legge Ordinaria n. 514 del 27/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1966 n. 171)
Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.
Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, e' dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento. I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale. Puo' essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali e' stata chiesta la esenzione, la sospensione a la riduzione dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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