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Legge Ordinaria n. 527 del 05/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1966 n. 174)
Compensazione ai Comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.
Compensazione ai Comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e' attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1963, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1963, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali. Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, numero 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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