Legge Ordinaria n. 535 del 24/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1966 n. 178)
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  prevista dalla
legge   11  gennaio  1943,  n.  138,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge
3  maggio  1956, n. 392, nonche' a quelli soggetti all'iscrizione per
l'assicurazione  di invalidita' e vecchiaia presso Casse, Istituti od
Enti  in  genere,  di  cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto
1955, n. 692.
  I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti
ad  Istituti,  Enti  o  Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria
contro   le   malattie   diversi   dallo   Istituto   nazionale   per
l'assicurazione   contro   le  malattie,  qualora  prestino  la  loro
attivita'  presso  enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali
l'obbligo  dell'assicurazione predetta e' previsto dalla legge presso
uno di detti Istituti, Enti o Casse.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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