Legge Ordinaria n. 604 del 15/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1966 n. 195)
Norme sui licenziamenti individuali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, intercedente con
datori  di  lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non
sia  assicurata  da  norme  di  legge,  di regolamento e di contratto
collettivo  o  individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro
non  puo'  avvenire  che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119
del Codice civile o per giustificato motivo.
 

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