Legge Ordinaria n. 646 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1966 n. 207)
Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  13 seguente legge:
                               Art. 1.

  La  documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonche' ogni altro elemento
idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da
fornirsi  a  cura  degli  interessati,  a  corredo  delle domande per
indennizzo  gia'  presentate  entro il termine previsto del 21 luglio
1964,   devono   essere  fatti  pervenire  alla  Commissione  di  cui
all'articolo  7  del  citato  decreto  presidenziale,  sotto  pena di
decadenza  dal  diritto  allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
 

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