Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 825 del 12/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 ottobre 1966 n. 262)
Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari.
Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA r la seguente legge: Art. 1. L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Presso ogni Corte di appello e' costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e composto dal procuratore generale, della Repubblica nonche' da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale. Nei distretti nei quali non e' possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello. In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione. I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio. Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello e' competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata. Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per servizio".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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