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Legge Ordinaria n. 840 del 04/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 ottobre 1966 n. 264)
Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferma  restando  la  decorrenza  dell'obbligo  assicurativo  dal 10
gennaio  1966,  di  cui al secondo comma dello articolo 199 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n.  1124,  per  gli  artigiani che prestano abitualmente opera
manuale  nelle  rispettive  imprese  e che non abbiano dipendenti, il
termine  per  la  presentazione  delle  denunce  di  esercizio di cui
all'articolo  12 dello stesso decreto presidenziale e' prorogato fino
al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per
il ritardo nel versamento dei contributi relativi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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