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Legge Ordinaria n. 864 del 12/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 1966 n. 266)
Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  21  della  legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti,
fra il secondo e terzo comma, i seguenti tre commi:
  "Ai  fini  del raggiungimento del minimo di anzianita' previsto dal
primo  comma  per  la  partecipazione  ai  concorsi alla qualifica di
direttore di ufficio locale di gruppo C e' utile il servizio prestato
con  la  qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale
dell'Albo  nazionale  anteriormente al 10 aprile 1963, nonche' quello
prestato,  a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di
11,  2°  e  3°  classe  della  carriera esecutiva del personale degli
uffici  locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
  Agli stessi fini previsti dal precedente comma e' altresi' utile il
servizio  militare  prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di
ruolo,  nei  reparti  combattenti,  che  e'  valutato per intero come
servizio  civile  di  ruolo  ed  e' cumulabile con quello valutato ai
sensi  del  precedente  comma; in ogni caso, per la partecipazione ai
concorsi di cui al primo comma, e' richiesta, oltre al possesso della
qualifica  di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza
minima  di  quattro  anni  di  effettivo servizio nelle qualifiche di
direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.
  Nell'anzianita'  di  servizio con qualifica di direttore di ufficio
locale,  richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di
gruppo  D  e'  anche  computato  per  intero il servizio prestato con
qualifica di primo ufficiale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                                   MORO - SPAGNOLLI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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