Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 948 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte.
Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti: "Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredita' al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorche' valutati in via presuntiva. Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passivita' nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)