Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 948 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte.
Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti: "Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredita' al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorche' valutati in via presuntiva. Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passivita' nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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